ART. 1 COSTITUZIONE
È costituita in forma di associazione, l’“Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione” (in acronimo UNAMSI).
Essa riunisce i giornalisti professionisti e pubblicisti che si occupano di comunicazione e informazione su temi della sanità, della salute e della ricerca biomedica.
L’UNAMSI è un’associazione ispirata a principi di democraticità, è autonoma, indipendente, apartitica e aconfessionale e non ha fini di lucro; essa può ricevere lasciti e/o elargizioni da reinvestire in attività e progetti che ne costituiscono gli obiettivi.

ART. 2 SEDE
L’UNAMSI ha sede in Milano all’indirizzo determinato dal Consiglio direttivo entro l’ambito del Comune di Milano.

ART. 3 OGGETTO E SCOPI
Sono Scopi principali dell’UNAMSI la promozione attraverso i Media di una corretta e completa divulgazione medico-scientifica, informata ai principi del Metodo scientifico e della Medicina basata sull’evidenza, libera da ogni condizionamento, a vantaggio dell’aggiornamento professionale dei colleghi giornalisti e della crescita culturale della popolazione negli ambiti della salute e della ricerca biomedica.
Per perseguire questi scopi l’Unamsi, che accoglie in toto i principi deontologici fissati dall’Ordine dei Giornalisti nel “Testo unico dei doveri del giornalista”, promuove e/o organizza:

  1. Corsi di aggiornamento professionale, in proprio o con la collaborazione di altri enti o società, rivolti ai propri Soci riguardanti in particolare gli strumenti per la conoscenza e la verifica professionale delle fonti.
  2. Corsi di formazione professionale continua (fpc) sotto l’egida dell’Ordine dei Giornalisti o in qualità di Ente terzo formatore, per l’acquisizione di crediti formativi, anche in collaborazione con Università e altri enti o società, rivolti a tutti i giornalisti iscritti all’Ordine.
  3. Corsi di introduzione al giornalismo, scritto e in tutte le sue altre forme, rivolto a dottorandi della facoltà di Medicina, medici, ricercatori nel campo biomedico.
  4. Incontri/dibattiti, convegni e seminari, in proprio o con la collaborazione di altri enti o società, su temi di attualità riguardanti la salute e la ricerca biomedica, con la presenza dei massimi esperti della medicina e della ricerca.
  5. Visite presso Centri di ricerca biomedica pubblici e privati, in Italia e all’estero.
  6. Premi giornalistici, in proprio o con la collaborazione di altri enti o società, rivolti a tutti i giornalisti iscritti all’Ordine.
  7. Premi o altri riconoscimenti, in proprio o con la collaborazione di altri enti o società, a esponenti della Medicina e/o della Ricerca biomedica di riconosciuta competenza che abbiano saputo comunicare al grande pubblico, direttamente sui Media o attraverso la mediazione giornalistica, i contenuti dei loro studi e ricerche in ambito biomedico.
  8. Borse di studio per le attività di Giornalista Medico Scientifico o di Addetto stampa su temi medico scientifici, in proprio o con la collaborazione di altri enti o società, rivolte a giovani
    laureati in Scienze della Comunicazione o in discipline mediche o comunque afferenti alla Medicina.
  9. Attività editoriale per la realizzazione di volumi e manuali, anche con la collaborazione, non vincolante nei contenuti, di altri enti o società.
  10. Iniziative sulla prevenzione delle malattie o comunque di divulgazione della scienza biomedica rivolte direttamente al pubblico attraverso canali diversi dai Media.
  11. Iniziative volte all’aiuto di Enti ospedalieri o di ONG, promosse attraverso il coinvolgimento dei soci, del grande pubblico, di aziende e società, anche attraverso iniziative di raccolta fondi.
  12. Iniziative riguardanti attività culturali e artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di volontariato, che siano di contrasto alla povertà educativa.
  13. Iniziative riguardanti la promozione della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza, oltre che della promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici.
    UNAMSI può esercitare le attività strumentali a quelle sopra indicate.

    ART. 4 SOCI
    I soci devono essere maggiorenni e hanno parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti i Soci.
    I requisiti necessari per l’ammissione come Socio UNAMSI sono:
  • Iscrizione all’ Ordine dei Giornalisti o alla Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ)
  • Documentazione, con articoli pubblicati, comprovante un’attività continuativa nel settore della divulgazione medico scientifica.
    Per essere ammessi quali Soci è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo, contenente i propri dati anagrafici e i propri recapiti e dichiarare di conoscere ed approvare espressamente il presente statuto ed i relativi regolamenti e di impegnarsi al rispetto degli obblighi ivi previsti; la domanda di ammissione dovrà essere corredata da adeguata documentazione comprovante un’attività continuativa nel settore della divulgazione medico scientifica.
    Il Consiglio direttivo delibererà in proposito con provvedimento motivato, sentito il parere del Collegio dei Probiviri; la delibera del Consiglio dovrà essere comunicata con lettera raccomandata all’interessato o con altro mezzo che dia prova della ricezione.
    Il candidato socio potrà impugnare l’eventuale provvedimento di diniego con ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla raccomandata stessa. Acquisito il parere del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo sottoporrà la questione in ordine all’ammissione del candidato socio alla delibera della prima assemblea utile cui compete la decisione finale
    E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tuttavia, tutti i soci sono vincolati all’obbligo annuale di versare la quota associativa e di conformarsi a tutti gli obblighi di cui al presente statuto, resta salvo in ogni momento il diritto di rinnovo o di recesso.
    La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità. Di regola il Consiglio Direttivo prima della convocazione dell’assemblea, fa il censimento dei Soci e ne accerta i casi di decadenza per decesso, dimissioni o morosità; il Consiglio può provvedere al censimento dei Soci in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
    La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine dell’Associazione. In questi casi la perdita della qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento motivato di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato o con altro mezzo che dia prova della ricezione; il socio radiato potrà impugnare il provvedimento di radiazione con ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla raccomandata stessa. Acquisito il parere del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo sottopone la vertenza alla prima assemblea utile cui compete la decisione finale in ordine al ricorso del socio radiato; in detta specifica delibera il socio del quale è in votazione la radiazione, non ha diritto di voto.

    ART. 5 ORGANI DELL’UNAMSI
    Sono Organi dell’UNAMSI:
  • l’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • L’Organo di Controllo e Revisione
  • Il Comitato Scientifico
  • Il Collegio dei Probiviri
    L’elezione degli Organi dell’UNAMSI avviene a sensi del presente statuto, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato. Le cariche di Consigliere, Presidente, membro del Comitato Scientifico e del Collegio dei Probiviri sono gratuite, salvo i casi stabiliti dal Consiglio Direttivo entro i limiti di delibera appositamente assunta nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utile.
    Tutte le cariche hanno la durata di tre esercizi. Il Presidente non potrà essere eletto per più di 2 (due) mandati consecutivi.

    ART. 6 BENEMERITI
    Fa parte di UNAMSI anche la categoria dei Benemeriti, costituita da personalità della Medicina, della Ricerca biomedica, del Giornalismo, della Comunicazione scientifica, che si siano rese particolarmente benemerite per aver dato un effettivo contributo alla realizzazione dei fini dell’UNAMSI. I Benemeriti, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e iscritti d’ufficio, non sono Soci e non hanno diritto di voto.

    ART. 7 SOSTENITORI
    Fa parte di UNAMSI anche la categoria dei Sostenitori, costituita da personalità che desiderano contribuire per il perseguimento degli scopi dell’Associazione e collaborare al raggiungimento delle sue finalità. I Sostenitori, nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e iscritti d’ufficio, non sono Soci e non hanno diritto di voto.

    ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI
    L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’UNAMSI ed è l’organo sovrano dell’UNAMSI stessa.
    Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
    L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
  • Nomina i membri del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e Revisione, nonché del Collegio dei Probiviri;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’UNAMSI;
  • delibera sull’adozione e sulle modifiche di eventuali regolamenti;
  • delibera sulle operazioni straordinarie e sulle modifiche al presente Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’UNAMSI e la devoluzione del suo patrimonio e nomina il liquidatore;
  • delibera sulle vertenze presentategli da Consiglio o dal Collegio dei Probiviri;
  • delibera su ogni altro argomento ad essa demandato dal Consiglio
  • Direttivo, nonché per legge o per statuto.
    L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi o lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, o da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo, o dall’Organo di Controllo.
    Salvi i casi delle assemblee per l’elezione delle cariche sociali di cui al successivo articolo, la convocazione è fatta almeno 15 giorni prima dell’adunanza; la convocazione avviene mediante e-mail inviata a tutti gli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Soci ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito e contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, nonché le modalità di svolgimento, anche telematica, dell’assemblea.
    È possibile tenere l’Assemblea anche in modalità telematica e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
    a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell’Assemblea, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
    b. che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    c. che sia consentito agli intervenuti di avere contezza dei documenti prodotti nel corso della adunanza, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
    L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita e atta a deliberare qualora sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
    L’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità fra voti favorevoli e contrari a una proposta, l’eventuale espressione di astensione si computa come voto negativo.
    L’Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in assemblea.
    Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
    Ogni Socio UNAMSI ha diritto a un voto. Il voto può essere esercitabile mediante delega eventualmente inviata anche per e-mail, qualora il Socio abbia un impedimento motivato a intervenire di persona. La delega può essere conferita soltanto a un altro Socio UNAMSI e in ogni caso ciascun Socio non può farsi portatore di più di tre deleghe.

    ART. 9 ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
    L’assemblea elegge tra i propri soci, tali da almeno due anni, i 7 (sette) membri costituenti il Consiglio Direttivo; elegge inoltre, anche tra i non soci, i 3 (tre) membri del Collegio dei Probiviri; infine nomina i membri dell’Organo di Controllo e di Revisione monocratico o collegiale tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
    Il Consiglio Direttivo esprime il Presidente e, su proposta del Presidente, assegna la carica di Vicepresidente, infine può designare un segretario e un tesoriere determinandone le funzioni con propria deliberazione assunta a norma di legge; il Consiglio nomina, infine, i membri del Comitato Scientifico.
    Entro i tre mesi antecedenti la scadenza del mandato delle cariche associative, il Consiglio stabilisce, secondo le esigenze dell’Associazione, se l’Organo di Controllo e Revisione debba essere monocratico o collegiale; nomina la Commissione elettorale composta preferibilmente dai tre Probiviri in carica ed avvia la procedura elettiva descritta nel Regolamento elettorale allegato a questo Statuto ed identificato come ‘Allegato A – Regolamento Elettorale’ che regola le candidature, le convocazioni al voto e le votazioni.
    Il suddetto regolamento, su istanza del Consiglio, è modificabile dall’Assemblea in base alle acquisizioni tecnologiche del momento, ma sempre nel rispetto dei principi di massima trasparenza, regolarità e anonimato.
    All’approssimarsi del termine del mandato, il Consiglio Direttivo indice formalmente l’assemblea per le elezioni, fissandone contestualmente la data non prima di 40 giorni dalla convocazione e il luogo in cui verrà organizzato il seggio elettorale e l’ora di chiusura dello stesso, nonché le modalità di votazione, che può avvenire anche per referendum, e ne informa tutti i soci mediante avviso di convocazione inviato attraverso e-mail con il suddetto preavviso di 40 giorni.
    La Commissione elettorale ha il compito di raccogliere le candidature, redigere le liste elettorali e controllare il regolare andamento delle elezioni; la commissione elettorale decade al termine delle operazioni di voto dopo aver redatto e sottoscritto il relativo verbale.

    ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO
    Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall’Assemblea tra i Soci UNAMSI da almeno due anni.
    Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni senza giustificato motivo decade dalla carica. Nel caso in cui nel Consiglio Direttivo si faccia vacante un posto, questo viene occupato dal Socio con più voti fra quelli non eletti nella precedente votazione che scadrà dalla carica unitamente al Consiglio direttivo.
    Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 30 giorni (con tolleranza di altri 30), per convocazione del Presidente di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti, con avviso contenente l’ordine del giorno e le modalità di partecipazione alla riunione,
    spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione per posta anche elettronica o a mani, nonché, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per posta elettronica.
    Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal segretario dell’associazione ove nominato, in caso di assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.
    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri.
    E’ consentito l’intervento al consiglio mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l’identità del consigliere che partecipa e vota.
    In tale caso l’adunanza si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario della riunione.
    Le delibere del Consiglio sono valide se prese a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto a un voto. In caso di parità di voti, sarà determinante quello di chi presiede.
    Il Consiglio Direttivo:
    Direttivo, nonché per legge o per statuto.
    L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi o lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, o da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo, o dall’Organo di Controllo.
    Salvi i casi delle assemblee per l’elezione delle cariche sociali di cui al successivo articolo, la convocazione è fatta almeno 15 giorni prima dell’adunanza; la convocazione avviene mediante e-mail inviata a tutti gli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro dei Soci ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito e contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, nonché le modalità di svolgimento, anche telematica, dell’assemblea.
    È possibile tenere l’Assemblea anche in modalità telematica e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
    a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell’Assemblea, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
    b. che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    c. che sia consentito agli intervenuti di avere contezza dei documenti prodotti nel corso della adunanza, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
    L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita e atta a deliberare qualora sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
    L’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità fra voti favorevoli e contrari a una proposta, l’eventuale espressione di astensione si computa come voto negativo.
    L’Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in assemblea.
    Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
    Ogni Socio UNAMSI ha diritto a un voto. Il voto può essere esercitabile mediante delega eventualmente inviata anche per e-mail, qualora il Socio abbia un impedimento motivato a intervenire di persona. La delega può essere conferita soltanto a un altro Socio UNAMSI e in ogni caso ciascun Socio non può farsi portatore di più di tre deleghe.

    ART. 11 PRESIDENTE
    Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del Comitato Scientifico, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
    Il Presidente, o per sua delega, il Vicepresidente, convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo; chiede l’intervento del Collegio dei Probiviri quando lo ritiene opportuno o a sensi di statuto; organizza il lavoro delle Commissioni, chiede la consulenza ai membri del Comitato Scientifico.
    Il Presidente è delegato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e altresì può conferire procure per singoli atti o categorie di atti.
    Nei casi di urgente e improrogabile necessità, può prendere decisioni tempestive e successivamente sottoporle a ratifica del Consiglio Direttivo.
    In caso di carenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente e in mancanza di specifica designazione, il membro del Consiglio Direttivo più anziano per età svolge, in via provvisoria, le funzioni inderogabili di Presidente per un periodo non eccedente tre mesi ed entro tale termine il Consiglio Direttivo esprime il nuovo Presidente.

    ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE
    L’Organo di Controllo e Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto determinato dall’Consiglio Direttivo e viene nominato dall’Assemblea, se collegiale è comporto di tre membri e l’assemblea ne designa il presidente.
    I componenti dell’Organo di Controllo e Revisione devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
    L’Organo di Controllo e Revisione:
  • vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita la revisione legale dei conti;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • dà relazione all’Assemblea dei Soci sul bilancio annuale e sull’attività amministrativa dell’UNAMSI.
    Il bilancio sociale, se redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo e Revisione.
    Infine, i componenti dell’Organo di Controllo e Revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
    I membri dell’Organo di Controllo e Revisione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
    I membri dell’Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

    ART. 13 COMITATO SCIENTIFICO
    Il Consiglio Direttivo può nominare il Comitato scientifico, composto da personalità di alto rilievo in campo medico scientifico.
    Il Comitato Scientifico ha funzioni di consulenza al Consiglio.
    I suoi membri vengono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e durano in carica per la durata del Consiglio che l’ha nominato.
    Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri da 2 (due) a 8 (otto), secondo quanto determinato dal Consiglio all’atto della nomina; e delibera a maggioranza.
    Il Presidente di Unamsi ne è membro di diritto e lo presiede.

    ART. 14 COMMISSIONI
    Commissioni di lavoro possono essere nominate dal Consiglio Direttivo al fine di seguire da vicino le iniziative deliberate. Di esse possono far parte membri del Consiglio Direttivo stesso o Soci Ordinari e, se necessario, anche non Soci e/o membri del Comitato scientifico, purché in numero non superiore a un terzo dei Soci.

    ART. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea anche fra i non Soci. Il Presidente del Collegio è espresso dai membri del Collegio stesso.
    Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese in base al codice deontologico della professione giornalistica (Testo unico dei doveri del giornalista), nonché ai principi derivanti dal Codice Etico dell’Associazione e dal presente Statuto e devono essere formulate in pareri da emettere entro 30 giorni dalla richiesta
    Il Collegio valuta i requisiti di ammissibilità dei candidati nuovi soci da esprimersi in base alle norme del presente statuto e ne riferisce al Consiglio con parere.
    Inoltre formula pareri in ordine al ricorso eventualmente presentato dal socio radiato avverso la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, il Consiglio acquisito il parere del Collegio dei Probiviri, in tali casi deferisce all’Assemblea gli eventuali provvedimenti da adottare in via definitiva.
    Inoltre, il Collegio formula pareri sulle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino:
    i. uno o più soci tra loro, ovvero
    ii. i soci ed il Consiglio Direttivo ovvero per vertenze sorte in seno al Consiglio Direttivo stesso.
    (i) Ove la vertenza riguardi i soci, il Collegio deferisce al Consiglio Direttivo per l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari da adottare.
    I pareri del Collegio nei giudizi riguardanti il comportamento dei Soci deferiti possono essere:
  1. non luogo a procedere
  2. ammonizione
  3. sospensione temporanea
  4. Radiazione
    I Soci raggiunti dai provvedimenti possono ricorrere contro le decisioni del Consiglio Direttivo appellandosi all’Assemblea con richiesta scritta al Presidente dell’UNAMSI entro un mese dalla data in cui il Consiglio ha comunicato la propria motivata delibera.
    (ii) Ove la vertenza riguardi uno o più soci ed il Consiglio Direttivo ovvero qualora la vertenza sia sorta in seno al Consiglio Direttivo stesso, il Collegio deferisce direttamente all’Assemblea gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottare in via definitiva.
    Il Collegio dei Probiviri si riunisce per formulare pareri su qualsiasi altra questione sottopostagli dal Consiglio Direttivo dall’Assemblea o dai Soci.

    ART. 16 BILANCIO
    Gli esercizi dell’UNAMSI si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e di quello preventivo dell’esercizio in corso, da sottoporre entro il 30 aprile successivo all’approvazione dell’Assemblea prorogabile fino al 30 giugno nei casi di urgenza.
    I bilanci, con la relazione dell’Organo di Controllo e Revisione, devono essere disponibili nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, ai soci che abbiano interesse alla loro lettura. I verbali delle assemblee e i bilanci approvati vengono messi a disposizione dei soci nei 15 giorni seguenti alle assemblee stesse mediante affissione nella sede legale o mediante pubblicazione sul sito dell’associazione.

    ART. 17 LIBRI DELL’UNAMSI
    Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’UNAMSI tiene i libri dei Soci, dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e Revisione e del Collegio dei Probiviri. I libri dell’UNAMSI sono visibili da parte dei soci che ne facciano motivata istanza scritta.

    ART. 18 QUOTA SOCIALE
    I soci sono tenuti a versare la quota associativa annua nella misura determinata dal Consiglio sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea.
    I Soci sono obbligati ad effettuare il versamento entro il mese di gennaio.
    Il mancato pagamento della quota entro il suddetto termine determina, dopo due sollecitazioni mensili, lo stato di morosità e quindi la decadenza da Socio UNAMSI.

    ART. 19 PATRIMONIO
    Il patrimonio dell’UNAMSI è costituito dalle quote versate dai Soci, nonché da ogni altro possibile bene mobile e immobile, provento o elargizione che le pervenga in qualunque modo. I versamenti, a qualsiasi titolo effettuati, sono da considerarsi a fondo perduto, non sono rivalutabili, né ripetibili in
    nessun caso, e quindi neanche in caso di scioglimento dell’UNAMSI, ovvero in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del Socio dall’UNAMSI. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione; in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

    ART. 20 AVANZI DI GESTIONE
    UNAMSI è un ente di tipo associativo senza scopo di lucro, pertanto, non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
    L’UNAMSI ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

    ART. 21 SCIOGLIMENTO
    In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’UNAMSI ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità.
    Radiazione
    I Soci raggiunti dai provvedimenti possono ricorrere contro le decisioni del Consiglio Direttivo appellandosi all’Assemblea con richiesta scritta al Presidente dell’UNAMSI entro un mese dalla data in cui il Consiglio ha comunicato la propria motivata delibera.
    (ii) Ove la vertenza riguardi uno o più soci ed il Consiglio Direttivo ovvero qualora la vertenza sia sorta in seno al Consiglio Direttivo stesso, il Collegio deferisce direttamente all’Assemblea gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottare in via definitiva.
    Il Collegio dei Probiviri si riunisce per formulare pareri su qualsiasi altra questione sottopostagli dal Consiglio Direttivo dall’Assemblea o dai Soci.

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