Professione – Il ‘Testo unico dei doveri del giornalista’, in vigore dal 3 febbraio – All’art. 6 le norme per il giornalismo medico-scientifico

Ma lo spirito che lo pervade è universale: diritto-dovere di informazione e rispetto assoluto per il lettore. Il suo ‘papà’, Michele Partipilo, ha riunito in un unico testo i principi contenuti nelle 15 ‘Carte’ finora in vigore, conservandone però quattro come allegati

MILANO – Dal 3 febbraio scorso è in vigore il ‘Testo unico dei doveri del giornalista’, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e ora pubblicato su ‘www.odg.it’. Un documento che riunisce in sé i contenuti delle 15 ‘carte’ finora in vigore, anche se ne conserva quattro come allegati.
I giornalisti di UNAMSI, che si occupano di sanità, salute e ricerca biomedica sono da sempre sensibili alle regole deontologiche che riguardano il loro settore. Sanno bene che ogni volta che fanno informazione sul buon funzionamento o sui problemi di un ospedale, o quando danno notizia dei progressi della ricerca contro i tumori o sulle caratteristiche di un nuovo farmaco, il loro lavoro ha ripercussioni enormi sulle attese di una grande fetta di lettori, in ansia per la propria salute o per quella di una persona cara.
Questa grande responsabilità non può e non deve mai appannarsi e non sono ammesse distrazioni di sorta. Per questo, ogni notizia deve essere ‘corretta e completa’, oltre che pubblicata citando le fonti più autorevoli. Che nel nostro caso (al di là dei singoli, notissimi ricercatori ai massimi livelli) sono soprattutto le grandi riviste scientifiche internazionali, che prima di pubblicare uno studio clinico lo fanno controllare a comitati composti da ricercatori fra i più titolati al mondo. E sappiamo bene che una informazione medico-scientifica che non abbia questo rigoroso controllo delle fonti, non è informazione seria, non è buon giornalismo.

Diritto-dovere di informazione e rispetto assoluto per il lettore
Ma lo spirito che sta dietro a questi ragionamenti, che sono contenuti, anche se in modo non sempre esplicito, nella Carta di Perugia (forse un po’ datata, visto che risale al 1995, ma superata oggi dal Testo unico) è lo stesso che deve regolare ogni settore del giornalismo e che in ultima analisi si può riassumere nei due assunti: ‘diritto-dovere di informazione’ e ‘rispetto assoluto per il lettore’.
Grande riconoscenza quindi al collega Michele Partipilo, che – in collaborazione con l’Osservatorio sulla deontologia – ha armonizzato in un unico testo le varie ‘carte’ deontologiche che via via i vari settori del giornalismo italiano hanno messo a punto, con l’appoggio sempre puntuale dell’Ordine dei Giornalisti che le ha approvate.

Quattro ‘carte’ conservate come allegate al Testo unico
“In realtà – spiega Partipilo, intervistato da Franca Silvestri per il giornale online dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, www.odg.bo.it – non è un vero e proprio testo unico, perché al suo interno ha conservato quattro carte come allegati: il Codice di Deontologia previsto dalla legge sulla protezione dei dati personali, la Carta di Treviso (che tutela i minori) che è inglobata in questo Codice di deontologia, la Carta dei doveri dell’informazione economica e la Carta di Firenze (sulla precarietà del lavoro). Poi c’è il glossario della Carta di Roma”.
In effetti, come argomenta Partipilo (che è stato per 12 anni Presidente dell’Odg pugliese), era impossibile sintetizzare nel testo i primi tre documenti: il Codice di deontologia e l’annessa Carta di Treviso che tutela i minori fanno ormai parte dell’Ordinamento e oggi non hanno valore solo per i giornalisti, tanto che per modificarli serve una legge dello Stato. Quanto alla Carta dei doveri dell’informazione economica, essa è un documento che ha lo scopo di tutelare i giornalisti che si occupano di economia dal rischio di pagare le sanzioni pesantissime (in caso di violazione) previste dalle norme europee sugli abusi di mercato.
La Carta di Firenze, invece, era stata in un primo tempo condensata nella bozza presentata in Consiglio Nazionale, ma lo stesso Consiglio ha poi deciso di mantenerla in vita come allegato, per sottolineare maggiormente l’attenzione sulla questione del lavoro precario nel giornalismo. Un enorme problema, questo, che riguarda un po’ tutta la categoria.

Una norma sulla ‘tutela della dignità del lavoro giornalistico’
A questo proposito, Partipilo fa notare – sempre nell’intervista a Franca Silvestri – che fra i fondamenti deontologici dell’articolo 2 del ‘Testo unico’, si afferma: ‘Il giornalista tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi, attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita’. “Questo è un principio completamente nuovo – sottolinea il ‘papà’ del Testo unico – ed è un po’ la sintesi della filosofia della Carta di Firenze”.
Fra gli altri principi nuovi comparsi nel Testo unico, il fatto che “il giornalista ha l’obbligo di rispettare il prestigio e il decoro dell’Ordine e delle sue istituzioni”, fondamentali per la dignità della professione e la sua credibilità.

Un riferimento anche ai social network
Sempre all’articolo 2 c’è un importante riferimento ai social network, dove si afferma che tutti i nuovi media non possono più essere considerati strumenti privati, ma mezzi di comunicazione di massa a tutti gli effetti e richiedono che vi sia, anche lì, un apporto deontologico da parte di un utilizzatore professionale quale è il giornalista. Ed è una regola che interessa molto il giornalismo medico-scientifico, per il fiorire continuo di siti internet e blog che hanno come tema la salute e il benessere.

All’Art. 6 le norme su sanità, salute, ricerca biomedica
Quanto poi alle norme che ci riguardano più da vicino, cioè quelle relative al giornalista che si occupa di sanità, salute, ricerca biomedica, esse sono in particolare contenute nell’articolo 6 del Testo unico: ‘Doveri nei confronti dei soggetti deboli’. Vi si afferma che il giornalista:
1. “rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità, siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla Carta di Treviso”.
2. “evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate”.
3. “diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche”.
4. “non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute”.