L’UNAMSI ha sentito l’esigenza di stendere un proprio Codice Etico per fissare e comunicare in modo inequivocabile le regole di correttezza e trasparenza che caratterizzano l’Associazione stessa. Il Codice Etico UNAMSI è quindi un documento programmatico che affianca lo statuto per non lasciare spazio a dubbi e a interpretazioni ambigue sulla gestione deontologica delle iniziative dell’Associazione.
Ricordiamo che UNAMSI, in qualità di Associazione di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’Ordine dei giornalisti che si occupano di divulgazione medico-scientifica (art.4 dello Statuto) e come Associazione libera, autonoma, indipendente, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro (art.1 dello Statuto), si prefigge come scopo l’aggiornamento professionale dei suoi soci e la promozione attraverso i media di una corretta e completa divulgazione medico-scientifica, libera da ogni condizionamento, a vantaggio della crescita culturale della popolazione negli ambiti della salute e della ricerca biomedica (art.3 dello Statuto)
Trasparenza e autodisciplina rappresentano quindi due pilastri fondamentali per il corretto svolgimento delle attività UNAMSI e rispecchiano i criteri di adeguatezza e opportunità dell’associazione stessa.
A integrazione di quanto già stabilito nello Statuto UNAMSI, sottolineiamo che:
- E’ compito del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo (in riunione collegiale) proporre i temi e gli argomenti delle iniziative dei vari eventi medico-scientifici che l’associazione intende organizzare o sostenere. In particolare, il Presidente e il Consiglio Direttivo valuteranno e provvederanno all’eventuale approvazione anche delle proposte fatte dai Soci e di quelle che provengono dall’esterno (Società scientifiche, Uffici stampa, Case farmaceutiche ecc.).
- La valutazione sarà affrontata in modo indipendente da pressioni di qualunque natura e perseguendo il massimo rigore in termini deontologici e scientifici. Ogni decisione sarà presa analizzando la validità dei contenuti della proposta in termini di importanza della comunicazione scientifica, originalità, utilità e interesse pubblico dell’argomento, valore giornalistico della notizia e contenuto formativo per i colleghi giornalisti.
- Gli eventuali conflitti di interesse nell’organizzazione di eventi dovranno essere dichiarati e saranno discussi nelle riunioni del Consiglio direttivo.
- Per la realizzazione di corsi di aggiornamento riservati ai soci UNAMSI e corsi di formazione professionale per i colleghi giornalisti, potranno essere presi in considerazione e accettati dall’esterno ‘contributi liberali erogati senza alcuna condizione’, purché i programmi dei corsi siano sempre stabiliti dal Consiglio direttivo UNAMSI in riunione collegiale nel rispetto dello Statuto e dei principi etici dell’Associazione. Lo stesso vale per la scelta dei relatori o dei docenti. Le collaborazioni con le Società scientifiche, le Aziende farmaceutiche e gli Uffici stampa saranno sempre tenute nel rispetto della massima correttezza e della massima trasparenza.
- Le stesse regole dovranno essere rispettate nel caso di dibattiti o tavole rotonde promosse da UNAMSI su argomenti di interesse pubblico relativi all’attualità medico-scientifica o sanitaria. In ogni caso, sarà sempre tenuto presente l’obiettivo prioritario di UNAMSI rappresentato dall’interesse all’aggiornamento professionale dei soci giornalisti e alla corretta e completa divulgazione scientifica, scevra da condizionamenti commerciali e politici.
- Sarà cura del Consiglio direttivo vigilare sul rispetto dell’etica e della sobrietà dell’organizzazione dell’evento, evitando che le norme qui stabilite vengano aggirate dall’intervento di intermediari o di terzi.
- Le richieste di patrocinio dovranno essere inoltrate alla segreteria UNAMSI, compilando l’apposito modello scaricabile dal sito unamsi.it, in tempo utile per poter essere discusse in seno al Consiglio direttivo.
- Il patrocinio UNAMSI può essere concesso a: iniziative di soci promotori di eventi giudicati meritori dal Consiglio direttivo, eventi istituzionali, congressi medico-scientifici, corsi di aggiornamento professionale, Associazioni Onlus in genere, Associazioni di pazienti, Società scientifiche, Aziende farmaceutiche, purché le iniziative di riferimento non riguardino gli interessi commerciali dell’Azienda stessa.
Riportiamo di seguito anche quelli che dovrebbero essere i diritti e i doveri del giornalista medico-scientifico e del cronista nella comunicazione delle notizie, e i diritti di ogni singolo cittadino nella manifestazione delle proprie opinioni attraverso la parola e lo scritto. I testi in corsivo sono tratti dal “Testo unico dei doveri del giornalista” e dalla “Costituzione italiana”.
DIRITTI E DOVERI IN AMBITO MEDICO-SCIENTIFICO
Nel giornalismo medico-scientifico, più che in ogni altro settore, l’informazione dovrebbe sempre essere corretta, completa e assolutamente verificata. Applicando queste regole con la massima trasparenza e usando un linguaggio chiaro e appropriato si promuove così anche l’educazione sanitaria del lettore, contribuendo di volta in volta alla buona cultura della salute.
Fare corretta informazione sanitaria significa anche non creare illusioni o pericolosi allarmismi.
L’articolo 6 (Doveri nei confronti dei soggetti deboli) del Testo unico dei doveri del giornalista dice: “Il giornalista: 1) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»; 2) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate; 3) diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche; 4) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute”.
Relativamente al punto 4, noi precisiamo che in luogo del nome commerciale si deve di norma usare il nome del principio attivo. Unica eccezione può essere il caso di prodotti diventati così famosi da aver fatto storia (come l’Aspirina o il Viagra…), che tutti conoscono comunemente col nome commerciale, oltre naturalmente all’obbligo di utilizzare il nome commerciale per dar notizia dei farmaci sospesi o ritirati.
NOTIZIE MEDICO-SCIENTIFICHE
Relativamente al punto 3, se la notizia da riportare è relativa al risultato di uno studio scientifico, il giornalista dovrebbe riportare le seguenti informazioni:
- I principali autori o università o centro ricerche.
- La fonte (rivista internazionale che ha pubblicato la ricerca).
- Il tipo di ricerca (di base, in vitro, su animali da laboratorio, clinica di fase 1,2,3).
E’ comunque buona norma verificare:
- a) Il numero dei pazienti coinvolti nella sperimentazione.
- b) La durata dello studio.
- c) La metodica (esempio: doppio cieco).
Ma anche i probabili tempi di sviluppo e di approvazione di un eventuale farmaco, le categorie di malati che ne potranno trarre giovamento, gli eventuali effetti indesiderati. Tutte informazioni ottenibili con uno scrupoloso controllo delle fonti, attraverso la consultazione delle riviste internazionali indicizzate presenti nelle principali banche dati (per esempio in Pubmed, ecc.) eventualmente col commento di uno o più esperti.
L’articolo 10 (Doveri in tema di pubblicità e sondaggi) del Testo unico dei doveri del giornalista dice:
- a) Il giornalista:1) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni; 2) non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.
- b) Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre: 1) il soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso; 2) i criteri seguiti per l’individuazione del campione; 3) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati; 4) il numero delle persone interpellate e universo di riferimento; 5) il numero delle domande rivolte; 6) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; 7) le date in cui è stato realizzato il sondaggio.
DIRITTI E DOVERI DEL GIORNALISTA
Riprendiamo quindi l’articolo 1 (Libertà di informazione e di critica) del “Testo unico dei doveri del giornalista” (approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 27 gennaio 2016) che si occupa del lavoro del giornalista considerando il diritto di cronaca e di critica.
“L’attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».
DIRITTI DEL CITTADINO
Ricordiamo i diritti fondamentali di ogni persona, garantiti per legge, riportando il testo dell‘articolo 21 della Costituzione Italiana.
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.